Corsi di formazione sui lavori edili a Borgosesia
In questa sezione scoprirai come funziona l’informazione e la formazione dei lavori edili ai sensi degli art. 36 e 37 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Corsi di formazione sui lavori edili a Borgosesia
In questa sezione scoprirai come funziona l’informazione e la formazione dei lavori edili ai sensi degli art. 36 e 37 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Disposizioni di legge
Ai sensi dell’art. 3, c. 9, del TUSL “ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. A essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.”.


Adempimenti del datore di lavoro
Tra i numerosi adempimenti in capo ai datori di lavoro stabiliti nel TUSL, nel caso in oggetto ne rimangono solo i seguenti:
- Informare e formare i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del TUSL
- Fornire i DPI qualora necessari, come nel caso di lavori edili
- Garantire che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi
Differenza tra formazione e informazione
Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce:
- formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
Obblighi informatici in campo edile
L’art. 36 del TUSL stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati ricevano un’adeguata informazione su:
- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- rischi specifici a cui sono esposti durante lo svolgimento delle attività;
- pericoli connessi all’uso di sostanze e miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Formazione ulteriore
I lavoratori non rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati dovranno ricevere anche informazioni:
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Formazione per stranieri
La normativa specifica che il contenuto della suddetta informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove si impiegassero lavoratori immigrati, il percorso informativo dovrà essere preceduto da una verifica della comprensione della lingua utilizzata.
Ne vuoi sapere di più?Chiama per ulteriori informazioni
Chiama per ulteriori informazioni
sulla formazione per i lavori edili
Ne vuoi sapere di più?